
Apparente respiro di sollievo per i dipendenti pubblici che si assentano dal luogo di lavoro per motivi non attinenti al servizio.
Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 15983/06 (depositata il 10 maggio scorso), hanno stabilito che il dipendente pubblico che si allontana dal luogo di servizio, senza permesso e senza obliterare il proprio cartellino nell’apposito orologio marcatempo, non commette il reato di falso ideologico (la cui pena può arrivare anche a dieci anni di reclusione).
I giudici penali di piazza Cavour, riuniti a Sezioni Unite, hanno, infatti, affermato che “i cartellini marcatempo e i fogli di presenza dei pubblici dipendenti non sono atti pubblici, essendo essi destinati ad attestare da parte del pubblico dipendente solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra lui e la Pubblica Amministrazione (oggi soggetto a una disciplina privatistica), e in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione”.
La citata sentenza non manca, però, di precisare che “ove tali attestazioni del pubblico dipendente siano utilizzate, recepite, in atti della Pubblica Amministrazione, a loro volta attestativi, dichiarativi o di volontà della stessa, tanto può dar luogo ad ipotesi di falso per induzione, ai sensi dell’articolo 48 c.p.”.
C’è, quindi, poco da gioire!
Allontanarsi liberamente dal luogo di lavoro, durante l’orario di servizio e senza far risultare tale allontanamento mediante la marcatura del proprio cartellino, potrebbe configurare il reato di falso cd. per induzione, ovvero per errore sul fatto determinato dall’altrui inganno; in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata (la P.A.) risponderebbe chi l’ha determinata a commetterlo (il pubblico dipendente). Oltre il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (la citata sentenza ha, infatti, assolto gli imputati dai contestati reati di truffa soltanto per intervenuta prescrizione).
Come a dire che la spesa di casa, o altre private commissioni, non possono farsi “a spese” della collettività.
Ma questo dovrebbe essere un precetto morale, prima che giuridico.