etichettealimentariConfesercenti Foggia informa che dal 13 dicembre 2014, come è ormai noto, sarà applicabile nel nostro Paese la norma, di cui all’art. 44 del Regolamento (CE) n. 1169/2011 (recante nuove disposizioni inerenti l’etichettatura dei prodotti alimentari), che concerne le indicazioni obbligatorie sugli alimenti “posti in vendita” senza imballaggio.
La norma, come più volte da noi sottolineato, comporta, per chi somministra alimenti e bevande, il solo obbligo di fornire l’indicazione relativa agli allergeni, ossia a “qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II al Regolamento n. 1169 o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”. Non è previsto invece, per gli alimenti e bevande somministrati, alcun obbligo di indicazione degli altri ingredienti, diversi dagli allergeni.
La disposizione però non indica come l’obbligo debba essere adempiuto, lasciando agli Stati membri dell’UE la facoltà di adottare disposizioni nazionali concernenti “i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi devono essere resi disponibili ed, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione”. A ciò sta lavorando il Ministero dello Sviluppo economico, in collaborazione con il Ministero della Salute, predisponendo un provvedimento, nella forma del DPCM, che però non vedrà certo la luce in tempi brevissimi.
Sta di fatto che in un documento di ausilio all’interpretazione delle norme del Regolamento n. 1169, si afferma che fino a quando lo Stato non avrà adottato apposite misure, le informazioni relative alle allergie e intolleranze dovranno essere fornite per iscritto, essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Allo stato una bozza di DPCM prevede, in alternativa all’inserimento dell’indicazione degli allergeni su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, l’apposizione nei locali dell’esercizio di un cartello che avvisi della possibile presenza degli allergeni e rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni, che però dovrebbero anche “risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale”. Trattasi però di norme attualmente in fase di predisposizione, per cui assolutamente non applicabili in concreto.
Pertanto Confesercenti consiglia anzitutto di pretendere dai fornitori di prodotti preimballati (già definiti preconfezionati, e cioè avvolti in un imballaggio/confezione in modo che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio medesimo) un’etichettatura conforme agli obblighi, e dunque con l’indicazione espressa della presenza degli eventuali allergeni. Ma anche da chi fornisca prodotti non preimballati (potrà trattarsi dei prodotti offerti in vendita al consumatore finale o alle imprese di ristorazione senza confezione, o preincartati sui luoghi di vendita o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, o infine preincartati sui luoghi di vendita ai fini della vendita a libero servizio) occorrerà pretendere – e d’altronde è un obbligo di legge – l’indicazione espressa degli allergeni, al fine di poterla fornire ai consumatori.
Per quanto riguarda l’indicazione degli allergeni da parte del titolare del pubblico esercizio, in questa fase, ed in mancanza di precise previsioni di legge, il consiglio di fondo è quello di cercare il più possibile di precostituire una documentazione scritta, consultabile dai consumatori e dagli organi di controllo, che faccia riferimento alla presenza di eventuali allergeni nelle pietanze e nelle bevande. Ciò per garantire il rispetto delle norme in materia di etichettatura, ma soprattutto per evitare più gravi conseguenze che potrebbero occorrere nella malaugurata ipotesi di danni subiti da consumatori i quali abbiano poi a lamentarsi di non aver ricevuto l’idonea informazione o addirittura di essere stati indotti in errore da indicazioni fallaci.